Figùret
Ci sono diversi CCNL in quel settore, ti riporto qui sotto gli articoli sull'aspettativa non retribuita di ciascun contratto collettivo:
AGIDAE
Art. 62 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore
ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, ferma
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un'aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un
periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella
misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno
dell'Istituto.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è
considerato dimissionario.
ANASTE
Art. 50 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore
a 1 anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi e/o
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun effetto, per un
periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella
misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo
pieno della Istituzione.
La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è
considerato dimissionario.
L'Istituzione, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la
lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10
giorni.
UNEBA
Art. 67 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore
a 1 anno, che ne facciano richiesta può essere concessa, per gravi e
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un
periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale.
VALDESI
Art. 55 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore
a 1 anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un
periodo da 1 mese a un massimo di 12 mesi nell'arco della vigenza
contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e
degli addetti a tempo pieno dell'ente.
La lavoratrice o il lavoratore che non si presenti alla scadenza del
periodo di aspettativa per riprendere servizio è considerato
dimissionario.
L'ente, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la
lavoratrice o il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10
giorni.
Per rispondere alla tua domanda: cosa rischi se...? Sensibilità e comprensione del datore di lavoro a parte, direi una sanzione pesante, che potrebbe arrivare al licenziamento per giustificato motivo od anche per giusta causa...