L'art. 247 c.p.p. prevede che la perquisizione può essere disposta dall'autorità giudiziaria quando ricorre il fondato motivo che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (in tal caso si ha perquisizione personale, disciplinata dall'art.249 c.p.p.); ovvero quando ricorre il fondato motivo che tali cose si trovino in un luogo determinato ovvero in tale luogo determinato sia possibile eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso (perquisizione locale, ex art.250 c.p.p.).
Si prevede anche che l'atto che dispone la perquisizione sia un decreto motivato (in ossequio al principio posto dall'articolo 125 c.p.p. in base al quale è la stessa legge processuale a prevedere "i casi in cui il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza, del decreto").
L'art.248 c.p.p. prevede direttamente la possibilità per l'autorità di chiedere la res petita al fine di evitare la perquisizione: in caso di rifiuto si deve procedere oltre.
Epilogo frequente della perquisizione è il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.
L'art. 352 c.p.p. prevede che la perquisizione venga effettuata in caso di flagranza del reato o nel caso di evasione ad opera degli ufficiali di polizia giudiziaria, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato, e che ci sia pericolo che tali tracce vengano disperse o cancellate.
*************************
Morale: tutta 'sta gente tipo Sicurezza, Polizia Privata etc che perquisisce cittadini commette reato penale, che poi in questo paesuncolo ognuno faccia quello che gli pare e' un altro discorso......