Come tutti gli altri lavori secondo me anche per il DJ che, ovviamente, apre parita iva può farlo con il regime dei contibuenti minimi (entro 30000 euro l'anno)...
Il nuovo regime dei minimi sembra decisamente consigliato per:
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le piccole partite iva, professionisti ed imprese, che operano nel settore dei servizi ed hanno pochi costi da scaricare e non risultano quindi danneggiati dalla indetraibilità dell'IVA. I vantaggi aumentano all'avvicinarsi alla soglia limite dei ricavi 30.000 euro. Da valutare l'utilità del regime caso per caso con il proprio commercialista al diminuire dei ricavi complessivi.
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chi ha come clienti i privati (non viene effettuata ritenuta)
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chi ha altri redditi che può evitare il cumulo ( es. lavoratore dipendente che decide di aprire partita iva.
Non sempre le agevolazioni sbandierate dal governo sono così convenienti.
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é vero che questi soggetti non pagheranno irap, ma è anche vero che non avendo un'organizzazione autonoma non l'avrebbero probabilmente pagata comunque.
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Inoltre da una prima analisi resta l'obbligo di ritenuta, costringendo quindi ad un perenne credito di imposta (fatta eccezione per quei soggetti che hanno come clienti principalmente privati). Strano che non si sia uniformata la normativa a quella sulle nuove attività produttive.
Breve sintesi normativa
Condizioni d'accessoIl regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro.
Limite all'acquisto di beni strumentaliil soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.
Applicazione del regime: 1° gennaio 2008I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. I contribuenti che iniziano un'attività, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti.
Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore!L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Esenzione IRAPL'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive.
Principio di cassaL'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa". Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi.
Tratto da:
www.dottorecommercialista.eu
I vantaggi del nuovo regime fiscale
Irpef e Addizionali
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
Iva
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Irap
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.
Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.
Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
* la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
* la certificazione dei corrispettivi;
* la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
* l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
* la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
Tratto dal sito dell'Agenzia delle Entrate.